Normativa e-commerce a tutela dei consumatori

La normativa per il settore dell’e-commerce è volta a tutelare i diritti del consumatore e renderlo consapevole delle caratteristiche del prodotto/servizio, dell’identità dell’azienda venditrice e di tutti i dettagli del contratto, prima che lo stipuli. 

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La normativa inerente il settore dell’e-commerce è stata definita via via negli anni, in risposta all’ingente aumento delle attività online e all’entità delle transazioni effettuate. Già dal 2003 è stata regolamentata questa attività con un decreto specifico. Va però precisato che le transazioni e-commerce sono considerate normali contratti di compravendita, con l’unica peculiarità che l’adesione al contratto non avviene in un determinato luogo fisico, bensì a distanza.

Si tratta quindi di un rapporto di scambio tra il compratore ed il venditore, dove il primo accetta di acquistare un determinato bene/servizio alle condizioni precedentemente stabilite dal venditore. Una volta confermata l’adesione al contratto da parte dell’acquirente, il venditore è obbligato ad eseguire l’ordine ed inviare la merce.

L’obiettivo della regolamentazione dell’e-commerce dal punto di vista legislativo è quello di tutelare i consumatori e di dare loro tutti i mezzi e gli strumenti necessari per reperire le informazioni di cui hanno bisogno prima di effettuare un acquisto online. Trattandosi di una transazione virtuale dove manca completamente un rapporto umano tra acquirente e venditore, la legislazione si pone dalla parte del consumatore assicurando che qualsiasi tipo di transazione avvenga correttamente.

 

Quali obblighi sono previsti per i venditori?

Il venditore ha infatti degli obblighi da adempiere per poter vendere prodotti e servizi online.

Il decreto legislativo 70/2003 obbliga l’esercente a redigere e pubblicare un documento con i “Termini e condizioni di vendita”. Questa fase precontrattuale è fondamentale ed imprescindibile perché permette al compratore di conoscere adeguatamente tutti i dettagli del contratto cui va incontro.

Nello specifico vanno inserite le informazioni relative all’azienda venditrice, ai prodotti/servizi venduti, agli estremi del contratto e alle modalità di conclusione dello stesso.

Al decreto legislativo, si aggiunge l’articolo 1341 del codice civile stabilendo che: “Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.”. Ciò significa che un contratto si può ritenere valido ed efficace, se il compratore ha avuto la possibilità di consultarne facilmente le condizioni prima di sottoscriverlo.

Piena tutela del consumatore quindi, che essendo parte fondamentale di un contratto, deve essere messo nelle condizioni di conoscere nel dettaglio le condizioni che regoleranno il suo acquisto in qualsiasi momento utile.

 

Un’informativa chiara, comprensibile ed esaustiva: cosa deve contenere

Nel 2014, successivamente, la normativa in questione di e-commerce è stata integrata con l’articolo 49 del D. lgs 21/2014 del Codice del Consumo (precedentemente art. 52). L’articolo regolamenta e puntualizza ulteriormente la materia, obbligando l’esercente a fornire anticipatamente una serie di informazioni ancora più dettagliate ma, soprattutto, con un linguaggio semplice e comprensibile. Il venditore deve perciò fornire dati in merito a: identità dell’azienda, caratteristiche dei prodotti/servizi, durata del contratto, diritto di recesso e relative tempistiche, doveri del consumatore, regolamentazione su consegna e assistenza post-vendita, modalità di pagamento accettate.

In questo modo si vuole eliminare qualsiasi possibilità di porre i consumatori in una situazione di non conoscenza e di incappare in qualche cavillo che potrebbe ledere i loro diritti. Nella stipula di un contratto a distanza è necessaria estrema trasparenza e chiarezza. Il mancato rispetto di tali normative da parte dei venditori prevede infatti delle sanzioni che possono arrivare fino a € 500.000.

In materia di e-commerce, la normativa è decisamente volta alla piena tutela dei consumatori ed è un aspetto di estrema importanza che sicuramente contribuirà in maniera decisiva alla continua crescita di questo settore.

 

 

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